Da venerdì 6 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe, scatta l’obbligo di seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a 4 anni.
Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua, invece, rischia le sanzioni previste dalla legge.
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Le conseguenze
Difficile ora mettersi in regola: il mercato non è pronto e non è certo che tutti i prodotti disponibili siano conformi ai requisiti stabiliti dal Dm.
In teoria chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni con un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia per il nuovo articolo 172 del Codice della strada:
- 83 euro di multa;
- la decurtazione di cinque punti patente;
- la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.
Si può prevedere che le forze dell’ordine, soprattutto all’inizio, chiuderanno un occhio: non è così semplice verificare se un apparecchio posto vicino al seggiolino sia davvero un dispositivo antiabbandono in regola con il Dm. Nel dubbio, gli agenti possono usare l’articolo 180 del Codice della strada per prescrivere di portare in ufficio la dichiarazione di conformità all’allegato A del Dm, redatta dal costruttore del dispositivo.
Ma che cosa succederà in caso d’incidente, soprattutto se con feriti? Qui per gli agenti diventa rischioso chiudere un occhio, quindi la violazione andrà messa a verbale. A quel punto, finirà agli atti e le compagnie assicurative potrebbero risarcire i danneggiati rivalendosi poi sul conducente. Il tutto per una violazione che nulla ha a che vedere con la capacità del seggiolino di proteggere dagli urti.
In caso di multa
Chi dovesse essere multato può ricordare che una circolare ministeriale non è vincolante davanti all’autorità giudiziaria. Quindi può fare ricorso al giudice di pace (non al prefetto, che fa parte della stessa amministrazione che ha emanato la circolare) sostenendo che l’obbligo non è entrato ancora in vigore.
È possibile farlo sulla base del fatto che la norma ha una formulazione controversa e inapplicabile in tempi così brevi.
Come cautelarsi
La cosa migliore sarebbe acquistare subito un dispositivo antiabbandono o un seggiolino con l’allarme integrato e per evitare il rischio che non sia conforme occorre chiedere esplicitamente al venditore la dichiarazione di conformità, che è sostanzialmente un’autocertificazione, di cui l’allegato B del Dm fornisce uno schema.
Meglio desistere dall’acquisto se il venditore rifiuta di fornirla.
Se poi in seguito la dichiarazione si rivelasse falsa, ci si potrebbe rivalere sul venditore e farlo sanzionare dall’Antitrust.
Fonte Il Sole 24 ore